Le spese del reclamo avverso l’ordinanza presidenziale nelle cause di separazione.

La Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che: “In tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo”.

Trattasi della Sentenza n. 8432 del 30/04/2020.

Avv. Roberto Di Pietro

Avv. Roberto Di Pietro da Avezzano (L'Aquila)