Gli Enti locali e la richiesta di parere alla Corte dei Conti

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
La Sezione delle Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l’altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.
La Sezione Controllo della Regione Lombardia si è occupata della questione con Delibera n. 71/2020/PAR dichiarando il quesito posto da un ente locale inammissibile in quanto   lo stesso non riguarda l’interpretazione di norme sulla gestione contabile, ma piuttosto la configurazione giuridica della dazione in assenza del corrispettivo della controparte.
Testo della decisione

Avv. Roberto Di Pietro

Avv. Roberto Di Pietro da Avezzano (L'Aquila)