Spetta alla Corte dei conti o al giudice ordinario accertare le responsabilità degli amministratori delle società partecipate? Le Sezioni Unite chiariscono.

Con ordinanza n. 7824 del 14 aprile 2020 le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte hanno cercato di chiarire quando possa o meno configurarsi la giurisdizione del Giudice contabile in caso azione per danni provocati da amministratori di società partecipate da enti pubblici.

La Corte giunge alla conclusione che la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house, i quali costituiscono il presupposto della giurisdizione della Corte dei Conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionali al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla data del fatto illecito, e la cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei Conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing, i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto, essendo al riguardo essenziale, anche se l’ente privato societario rimane pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettivi diverso dall’ente partecipante, che siano resi manifesti nei rapporti interni ed esterni il carattere istituzionalmente servente della società in house e la sua fisionomia di mera articolazione della P.A. da cui promana, in contrapposizione a quella di soggetto giuridico esterno e autonomo dalla P.A. .

Ecco il link per leggere la sentenza sul sito della Corte di Cassazione

La pronuncia è in linea con altra decisione della Corte sempre a Sezioni Unite (la sentenza n. 17188/2018) di due anni prima che aveva riguardato un caso siciliano arrivato alla ribalta nazionale e che viene richiamata nella motivazione .

Avv. Roberto Di Pietro

Avv. Roberto Di Pietro da Avezzano (L'Aquila)