Contratti di servizio ed elusione dei limiti di spesa per il personale

DAL SITO DELLA CORTE DEI CONTI

Delibera n. 55/2020/SRCPIE/PRSS

SEZIONE CONTROLLO REGIONE PIEMONTE  08/06/2020

Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria –  Il ricorso costante a contratti di servizio, non sottoposti a limiti normativi nell’ ordinamento, a differenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, impone all’Azienda di contenere il ricorso a dette tipologie contrattuali c.d. atipiche, la cui voce di costo è contabilizzata non fra le spese del personale ma fra quelle relative all’acquisto di beni e servizi, anche al fine di evitare l’elusione delle normative vigenti in materia di costo del personale con contratti flessibili.

La proroga, al di fuori dei casi contemplati dall’ordinamento, di un contratto d’appalto di servizi o di forniture, stipulato da un’amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara”.

Ne deriva, ad avviso della Sezione, la necessità per l’Azienda di usare massima prudenza al fine di scongiurare il rischio concreto di un uso improprio delle proroghe che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale.

Ciò soprattutto allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad osservare e non eludere il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.

Avv. Roberto Di Pietro

Avv. Roberto Di Pietro da Avezzano (L'Aquila)