Competenza e deduzione di un rapporto presupposto

Qualora l’attore deduca in giudizio, come fatto storico costitutivo della propria domanda nei confronti del convenuto, l’accertamento dell’esistenza, della validità o dell’efficacia di un negozio “inter alios” senza evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto; pertanto, ai fini dell’individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio, deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza per materia del tribunale delle imprese ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 relativamente a una causa nella quale l’attore, cedente di partecipazioni sociali, aveva dedotto, senza coinvolgere nel giudizio il cessionario, la risoluzione della cessione -da accertare, dunque, in via meramente incidentale -quale fatto presupposto della risoluzione dell’obbligazione di rilasciare al convenuto un complesso immobiliare).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile con ordinanza n. 8043 del 22/04/2020.

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Avv. Roberto Di Pietro

Avv. Roberto Di Pietro da Avezzano (L'Aquila)