Attestazione per notificare a mezzo PEC un atto cartaceo scansionato

NB QUESTA FORMULA VA INSERITA ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE VIA PEC DI UN ATTO IN FORMATO PDF OTTENUTO DALLA SCANSIONE DI UN ORIGINALE (O COPIA CONFORME) IN FORMATO CARTACEO IN NOSTRO POSSESSO (v. nota)

Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

Io sottoscritto quale difensore di ……………….
attesto
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3 bis, comma 2, e dell’art. 6, comma 1, della L. 53/1994, e dell’art. 16 undecies del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, che la copia informatica dell’atto  (…. specificare di che atto trattasi indicandone gli estremi e fornendone una sintetica descrizione ……) oggetto della presente notifica  é copia conforme all’originale del documento in formato cartaceo  da cui é stata estratta e che il nome del relativo file é il seguente ………………………….

Luogo data                            firma digitale Avvocato

se il cartaceo é una copia conforme rilasciata dalla cancelleria:

Io sottoscritto ………………….

attesto

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3 bis, comma 2, e dell’art. 6, comma 1, della L. 53/1994, e dell’art. 16 undecies del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, che la copia informatica dell’atto  (…. specificare di che atto trattasi indicandone gli estremi e fornendone una sintetica descrizione ……) oggetto della presente notifica  é conforme alla copia conforme all’originale del documento cartaceo da cui é stata estratta e che il nome del relativo file é il seguente………………………….

Luogo data                            firma digitale Avvocato

 

 

 

 

NB Va segnalato che a seguito della modifica dell’art. 3bis della L. 53/1994 operato dalla L. 132/2015 in sede di conversione del D.L. 83/2015 é stato previsto che “2. Quando l’atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un documento informatico,  l’avvocato  provvede  ad  estrarre  copia informatica dell’atto  formato   su   supporto   analogico,   ((attestandone   la conformita’ con le modalita’ previste dall’articolo  16-undecies  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221)).  La  notifica  si  esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio  di  posta elettronica certificata”.