CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE
(aggiornato
con le modifiche apportate il 26 ottobre 2002)
Titolo I - Principi generali..................................................................................................................
Articolo 1. Ambito di applicazione..............................................................................................
Articolo 2. Potestà disciplinare....................................................................................................
Articolo 3. Volontarietà dell'azione..............................................................................................
Articolo 4. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero....................................................
Articolo 5. Doveri di probità, dignità e decoro...........................................................................
Articolo 6. Doveri di lealtà e correttezza.....................................................................................
Articolo 7. Dovere di fedeltà.........................................................................................................
Articolo 8. Dovere di diligenza.....................................................................................................
Articolo 9. Dovere di segretezza e riservatezza........................................................................
Articolo 10. Dovere di indipendenza...........................................................................................
Articolo 11. Dovere di difesa.......................................................................................................
Articolo 12. Dovere di competenza.............................................................................................
Articolo 13. Dovere di aggiornamento professionale...............................................................
Articolo 14. Dovere di verità.........................................................................................................
Articolo 15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale...................................................
Articolo 16. Dovere di evitare incompatibilità............................................................................
Articolo 17. Informazioni sull’esercizio professionale................................................................
Articolo 18. Rapporti con la stampa............................................................................................
Articolo 19. Divieto di accaparramento di clientela...................................................................
Articolo 20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive......................................
Articolo 21. Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.............
Titolo II - Rapporti con i colleghi.......................................................................................................
Articolo 22. Rapporto di colleganza in genere...........................................................................
Articolo 23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.....................................
Articolo 24. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine......................................................................
Articolo 25. Rapporti con i collaboratori dello studio.................................................................
Articolo 26. Rapporti con i praticanti...........................................................................................
Articolo 27. Obbligo di corrispondere con il collega.................................................................
Articolo 28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.........................
Articolo 29. Notizie riguardanti il collega....................................................................................
Articolo 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.............................
Articolo 31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa..............................
Articolo 32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega...................
Articolo 33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa........................................................
Articolo 34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati..........................................
Titolo III - Rapporti con la parte assistita.........................................................................................
Articolo 35. Rapporto di fiducia...................................................................................................
Articolo 36. Autonomia del rapporto...........................................................................................
Articolo 37. Conflitto di interessi..................................................................................................
Articolo 38. Inadempimento al mandato.....................................................................................
Articolo 39. Astensione dalle udienze.........................................................................................
Articolo 40. Obbligo di informazione...........................................................................................
Articolo 41. Gestione di denaro altrui..........................................................................................
Articolo 42. Restituzione di documenti........................................................................................
Articolo 43. Richiesta di pagamento...........................................................................................
Articolo 44. Compensazione........................................................................................................
Articolo 45. Divieto di patto di quota lite.....................................................................................
Articolo 46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso........................
Articolo 47. Rinuncia al mandato.................................................................................................
Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi.........................................................
Articolo 48. Minaccia di azioni alla controparte.........................................................................
Articolo 49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte...................................................
Articolo 50. Richiesta di compenso professionale alla controparte........................................
Articolo 51. Assunzione di incarichi contro ex clienti.................................................................
Articolo 52. Rapporti con i testimoni...........................................................................................
Articolo 53. Rapporti con i magistrati..........................................................................................
Articolo 54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.................................................................
Articolo 55. Arbitrato.....................................................................................................................
Articolo 56. Rapporto con i terzi..................................................................................................
Articolo 57. Elezioni forensi..........................................................................................................
Articolo 58. La testimonianza dell'avvocato...............................................................................
Titolo V - Disposizioni finali.............................................................................................................
Articolo 60. Norma di chiusura.....................................................................................................
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e
praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei
terzi.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le
sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le
sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto
della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1° infrazione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei
doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di
valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siano mossi
vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere
unica.
Nell’esercizio di
attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle
norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa
sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei
doveri di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato
cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua
reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con
lealtà e correttezza.
I- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
E' dovere dell'avvocato svolgere
con fedeltà la propria attività professionale.
I- Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti
contrari all'interesse del proprio assistito.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con
diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito,
indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta
alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
E' dovere, oltreché diritto,
primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di
segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per
l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II- La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per
chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a
richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori
e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
[IV - Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio,
consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per
l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche
nell'ipotesi di intervenuta segretazione
dell'atto. Canone soppresso].
IV - Costituiscono
eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento
delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
Nell'esercizio dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto
di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in
essere attività commerciale o di mediazione.
III - Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che
esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a
detta attività.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando
ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un
difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato
di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un
compenso per la prestazione di tale attività.
L'avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare
all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività
richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e
complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un
determinato incarico professionale fa presumere la competenza a
svolgere quell'incarico.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria
preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L'avvocato
realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia
diretta conoscenza, devono essere vere.
I - L'avvocato è tenuto a non
utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il
difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di
persone informate sui fatti, che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a
menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e
fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e
all'ente previdenziale.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto
l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
E’ consentito all’avvocato dare
informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli
obblighi di segretezza e di riservatezza.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita,
targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate
anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di
proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste
giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito
dall’articolo 18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché
propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento
ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al
Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci
pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro
(distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a
soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o
negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari,
testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio
non specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati
dal Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli
studi professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti
dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web,
numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri
pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla
persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale
esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei
fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato
che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso
di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet
e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio
dell’ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice
deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei
modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza
assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e
indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la
determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente
anche con il consenso dei
clienti);
- le percentuali
delle cause vinte o l’esaltazione
dei meriti;
- il fatturato
individuale o dello studio:
- le promesse di
recupero;
- l’offerta comunque
di servizi (in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 del codice deontologico).
III- E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
Nei rapporti con la stampa e con
gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio
e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei
doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per
evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso
del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli
organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di
indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni
caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad
articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi;
spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere
rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in
genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo
di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
giudici, delle controparti e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese
non escludono l'infrazione della regola deontologica.
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e
consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche
il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
L'avvocato deve mantenere sempre
nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere
con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari
ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un
collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa
del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il
Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da
promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
In particolare, nell'attività
giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del
dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a
rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con
i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle
richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di deposito documenti o
quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio
per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi
per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in
sentenza a favore del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e'
tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare
con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della
effettiva condivisione della strategia processuale.
L'avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne
faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando
scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e
la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II - Tuttavia,
qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della
collettività professionale.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare
la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all'apporto ricevuto.
L'avvocato è tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della
pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al
praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un
periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve atte stare la
veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito
ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico
ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte
che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre
peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e'
assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Non possono essere prodotte o
riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la
corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un
accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II - E' producibile la
corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e'
tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella
prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al
collega avversario.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione
personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative
alla sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti
negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua
condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
[II - L'avvocato non può
formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato
della stessa vi consenta. Canone soppresso]
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al
collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega
che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte,
informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione
sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio,
per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le
prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione
nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore
tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per
il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti
specifici commessi.
Il rapporto con la parte assistita
è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere
conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza
della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L'avvocato,
prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale
suo rappresentante
III - In ogni
caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al
segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano
riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato
deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti
possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una
operazione illecita.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un
proprio assistito o interferisca con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una
parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento
di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento
di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III – L’obbligo
di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si
rivolgono, anche nell’esercizio
di attività professionale individuale, ad avvocati partecipi di una stessa
società di avvocati, associazione professionale o gruppo europeo di interesse
economico.
Costituisce violazione dei doveri
professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti
al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza
e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che
aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole
giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne
dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari
proprie attività professionali.
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le
ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il
proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte
assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi
presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito
il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella
gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di
renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a
richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo
alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento
del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione
delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto
e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in
caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano
pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita
ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della
controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute
dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
1' avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della
lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal
risultato conseguito.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto
e' necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli
alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo
tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale
formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad
ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari denunce o altre sanzioni, é consentita, quando tenda a rendere
avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando
siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese
per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio
assistito.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda
ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di
avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del
nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia
comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione all'intensità del rapporto clientelare.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a
conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma
la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi
e termini fissati dagli organi forensi, e nel rispetto delle disposizioni che
seguono.
1. Il difensore
di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle
disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In
particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità
di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli
obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta
sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si
avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati
e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo
del segreto, e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore
ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio
assistito.
6. Il difensore
ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la
documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto
necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. È fatto
divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o
indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle
investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle
spese documentate.
8. Il difensore
deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della
propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore
deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al
pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice,
ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore
deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso
procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame
davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il
difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della
propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità
che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire,
chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal
reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della
stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta
assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia
consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è
comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all'atto.
13. Il
difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore
ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve
comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
15. Il difensore
deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta
la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva.
16. Il difensore
non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso
informazioni né al suo difensore.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità
e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I - Salvo casi
particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il
giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme
sulla incompatibilità.
III -L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e
preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali
rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di
terze persone.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e
consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche
funzioni.
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando
abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia
avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare
dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato
presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne
venga richiesto.
II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i
difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con
rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato
ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità. della professione.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59. Obbligo di provvedere
all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
II - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o
gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei
principi generali espressi.